Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 285 del 15 dicembre 1938-XVII RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852. Approvazione del testo del Libro Primo del Codice Civile. CODICE CIVILE LIBRO PRIMO Relazione e R. Decreto 12 dicembre 1938 - Anno XVII, n. 1852 RELAZIONE a S. M. il RE IMPERATORE del Ministro Guardasigilli (SOLMI) Presentata nell' udienza del 12 dicembre 1938-XVil per l'approvazione del testo delle Disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale e del Libro PRIMO DEL CODICE CIVILE
SIRE, Mentre grandiosi eventi politici e militar1, assurti ai fastigi dell'epopea, fondavano l'Impero, assicurando nei secoli la potenza della Patria, la grande opera della riforma dei codici, intrapresa con vasta concezione politica dal Governo Fascista, proseguiva il suo ritmo con il fermo proposito di dare all'Italia, rinnovata dalla rivoluzione dei Fasci, testi legislativi conformi alle esigenze della nuova vita del popolo italiano e non impari alla tradizione romana. La legislazione penale ha avuto 11 suo assetto definitivo nei codici, che sono stati promulgati dalla Maestà Vostra con decreto del 19 ottobre 1930 e che costituiscono una potente e ammirata manifestazione del pensiero giuridico italiano. Sulle linee politiche che hanno ispirato questi codici, adattate benst alla peculiarità della diversa materia disciplinata, ma fondamentalmente immutate nella loro essenza, siccome, genuina espressione della dottrina del Fascismo, e stata condotta la riforma del codice civile. Senza travolgere le nostre millenarie tradizioni giuridiche, patrimonio prezioso ed inconfondibile della razza italiana, ma anzi ravvivandole e valorizzandole, la riforma del codice civile presenta innovazioni notevoli, sia dal lato tecnico, sia da quello politico. Sotto il primo aspetto, sono stati utilizzati i risultati cospicui conseguiti dalla nostra scienza giuridica dal 1865 ad oggi per modificare e rinnovare disposizioni talora imperfette e spesso anacronistiche. Sotto il profilo politico, e la nuova dottrina del Fascismo che penetra con tutta la sua forza vivificatrice nel codice e lo trasforma nel suoi istituti ed ancora più nel suo spirito. Non è più l'individualismo ispirato dalla rivoluzione francese, che ha caratterizzato il codice Napoleone, specialménte dove questo si allontanò dagli istituti giuridici romani elaborati dal diritto comune ad opera dei giureconsulti italiani, ma e il senso di solidarietà sociale che subordina gli interessi ristretti, e quindi egoistici, del singoli a quelli preminenti dello Stato, in cui si accentra e si concreta la organizzazione politica, giuridica ed economica della Nazione. Profondamente mutato tutto lo spirito informatore della nostra legislazione, e trasformate altresì talune direttive fondamentali del diritto, anche le norme del vecchio codice che sono state mantenute vengono necessariamente ad assumere riflessi nuovi nella loro interpretazione ed applicazione, perché interamente diversa è la ragione giustificativa di esse. Questa non consiste più essenzialmente nella tutela dell'individuo, bensi sempre ed in ogni caso nella protezione degli interessi superiori e permanenti della comunità nazionale, che trascendono la breve vita dei singoli. A questi criteri si ispira il Libro Primo del codice, che riguarda 11 diritto delle persone e il diritto di famiglia. Tutta la disciplina degli istituti giuridici inerenti a queste materie è stata interamente rinnovata e adeguata alle esigenze dello Stato fascista, provvedendosi alla difesa della nostra razza da ogni pericolosa contaminazione che possa in qualsiasi modo infirmare la saldezza delle sue forze fisiche e spirituall; rinvigorendo i vincoli della famiglia, fondamento e ragione della continnità e della potenza della nazione; creando tutte quelle provvidenze che garantiscono l'equilibrio e la sanità dei nuclei familiari. Il Libro Primo del codice à frutto di una lunga ed accurata elaborazione, la quale, iniziata dal Progetto preliminare predisposto dalla Commissione Reale all'uopo nominata, yenne proseguita, la base ai pareri espressi dagli organi tecnici e politici consultati, nel Progetto dofinitivo e quindi nello studio veramente cospicuo e prezioso della Commissione parlamentare,. e, finalmente, nel presente testo, per la cui redazione le dotte proposte della stessa Commissione parlamentare hanno dato un contributo di notevole rilevanza. Le relazioni che hanno accompagnato i Progetti preliminare e definitivo e quella particolarmente apprezzata della Commissione parlamentare danno chiara e precisa ragione delle proposte inizialmente fatte e delle modificazioni successivamente apportate, di guisa che riesce agevole, attraverso la consultazione di questo imponente materiale di studio, rendersi esatto conto non solo dei criteri informatori di ciascun Istituto, ma altresì delle singole norme di essi. E' per questo che io mi limito qui ad esporre le modificazioni introdotte nel testo del Progetto definitivo, in seguito alle proposte fatte dalla Commissione. parlamentare o che io stesso, dopo maturo esame, ho creduto di apportarvi, tralasciando beninteso di intratte. permi sulle modificazioni di mera forma, le quali tuttavia, debbo avvertirlo, sono notevoli e numerose.