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IL RAZZISMO IN ITALIA

Razzismo e colonialismo.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA PARTE PRIMA Roma - Mercoledi, 30 novembre 1938 - ANNO XVII Ministero dell'interno: R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana . . . . . . Pag. 4955 MINISTERO DELL'INTERNO Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 25 novembre 1938-XVII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1938-XVII, n. 264, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana. (4604)
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA PARTE PRIMA Roma - Mercoledi, 7 dicembre 1938 - ANNO XVII R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, relativo all'integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana . Pag. 5073 MINISTERO DELL'INTERNO Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. 11 Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati in data 16 dicembre 1938-XVII 1 seguenti disegni di legge: 1) Conversione in legge del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, relativo all'integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana; 2) Conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, concernente l'ordinamento delle scuole turali; 3) Conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1778, concernente la trasforma2ione della Regia scuola di cetamica di Faenza ín Regio istituto d'arte per la ceramica; 4) Conversione in legge del R. decreto-legge 30 settembre 1938-X VI, n. 1780, concernente l'istituzione di una Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica. (4773)
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA PARTE PRIMA Roma - Mercoledi, 12 dicembre 1938 - ANNO XVII Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 6114 MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA Ricompense al valor militare Regio decreto 4 ottobre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti, addi 22 novembre 1938-XVII, registro 30 Africa Italiana, foglio n. 36. Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Colonia. MEDAGLIA D'ARGENTO. Negasi Sebatù, ascari (16739) del III battaglione eritreo, 3a compagnia. - Ascari di compagnia eritrea, si lanclava in numerosi episodi di un accanito combattimento alla testa di un nucleo di ascari contro gruppi di ribelli e, benchè ferito, persisteva nella lotta, fino a combattimento ultimato. Bello esempio di valore personale, di fedeltà e di attaccamento al dovere. Già distintosi per ardimento in precedenti fatti d'arme. - Maraua, 17 marzo 195-11. (4736)

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 285 del 15 dicembre 1938-XVII RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852. Approvazione del testo del Libro Primo del Codice Civile. CODICE CIVILE LIBRO PRIMO Relazione e R. Decreto 12 dicembre 1938 - Anno XVII, n. 1852 RELAZIONE a S. M. il RE IMPERATORE del Ministro Guardasigilli (SOLMI) Presentata nell' udienza del 12 dicembre 1938-XVil per l'approvazione del testo delle Disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale e del Libro PRIMO DEL CODICE CIVILE

SIRE, Mentre grandiosi eventi politici e militar1, assurti ai fastigi dell'epopea, fondavano l'Impero, assicurando nei secoli la potenza della Patria, la grande opera della riforma dei codici, intrapresa con vasta concezione politica dal Governo Fascista, proseguiva il suo ritmo con il fermo proposito di dare all'Italia, rinnovata dalla rivoluzione dei Fasci, testi legislativi conformi alle esigenze della nuova vita del popolo italiano e non impari alla tradizione romana. La legislazione penale ha avuto 11 suo assetto definitivo nei codici, che sono stati promulgati dalla Maestà Vostra con decreto del 19 ottobre 1930 e che costituiscono una potente e ammirata manifestazione del pensiero giuridico italiano. Sulle linee politiche che hanno ispirato questi codici, adattate benst alla peculiarità della diversa materia disciplinata, ma fondamentalmente immutate nella loro essenza, siccome, genuina espressione della dottrina del Fascismo, e stata condotta la riforma del codice civile. Senza travolgere le nostre millenarie tradizioni giuridiche, patrimonio prezioso ed inconfondibile della razza italiana, ma anzi ravvivandole e valorizzandole, la riforma del codice civile presenta innovazioni notevoli, sia dal lato tecnico, sia da quello politico. Sotto il primo aspetto, sono stati utilizzati i risultati cospicui conseguiti dalla nostra scienza giuridica dal 1865 ad oggi per modificare e rinnovare disposizioni talora imperfette e spesso anacronistiche. Sotto il profilo politico, e la nuova dottrina del Fascismo che penetra con tutta la sua forza vivificatrice nel codice e lo trasforma nel suoi istituti ed ancora più nel suo spirito. Non è più l'individualismo ispirato dalla rivoluzione francese, che ha caratterizzato il codice Napoleone, specialménte dove questo si allontanò dagli istituti giuridici romani elaborati dal diritto comune ad opera dei giureconsulti italiani, ma e il senso di solidarietà sociale che subordina gli interessi ristretti, e quindi egoistici, del singoli a quelli preminenti dello Stato, in cui si accentra e si concreta la organizzazione politica, giuridica ed economica della Nazione. Profondamente mutato tutto lo spirito informatore della nostra legislazione, e trasformate altresì talune direttive fondamentali del diritto, anche le norme del vecchio codice che sono state mantenute vengono necessariamente ad assumere riflessi nuovi nella loro interpretazione ed applicazione, perché interamente diversa è la ragione giustificativa di esse. Questa non consiste più essenzialmente nella tutela dell'individuo, bensi sempre ed in ogni caso nella protezione degli interessi superiori e permanenti della comunità nazionale, che trascendono la breve vita dei singoli. A questi criteri si ispira il Libro Primo del codice, che riguarda 11 diritto delle persone e il diritto di famiglia. Tutta la disciplina degli istituti giuridici inerenti a queste materie è stata interamente rinnovata e adeguata alle esigenze dello Stato fascista, provvedendosi alla difesa della nostra razza da ogni pericolosa contaminazione che possa in qualsiasi modo infirmare la saldezza delle sue forze fisiche e spirituall; rinvigorendo i vincoli della famiglia, fondamento e ragione della continnità e della potenza della nazione; creando tutte quelle provvidenze che garantiscono l'equilibrio e la sanità dei nuclei familiari. Il Libro Primo del codice à frutto di una lunga ed accurata elaborazione, la quale, iniziata dal Progetto preliminare predisposto dalla Commissione Reale all'uopo nominata, yenne proseguita, la base ai pareri espressi dagli organi tecnici e politici consultati, nel Progetto dofinitivo e quindi nello studio veramente cospicuo e prezioso della Commissione parlamentare,. e, finalmente, nel presente testo, per la cui redazione le dotte proposte della stessa Commissione parlamentare hanno dato un contributo di notevole rilevanza. Le relazioni che hanno accompagnato i Progetti preliminare e definitivo e quella particolarmente apprezzata della Commissione parlamentare danno chiara e precisa ragione delle proposte inizialmente fatte e delle modificazioni successivamente apportate, di guisa che riesce agevole, attraverso la consultazione di questo imponente materiale di studio, rendersi esatto conto non solo dei criteri informatori di ciascun Istituto, ma altresì delle singole norme di essi. E' per questo che io mi limito qui ad esporre le modificazioni introdotte nel testo del Progetto definitivo, in seguito alle proposte fatte dalla Commissione. parlamentare o che io stesso, dopo maturo esame, ho creduto di apportarvi, tralasciando beninteso di intratte. permi sulle modificazioni di mera forma, le quali tuttavia, debbo avvertirlo, sono notevoli e numerose.

GAZZETTA UFFICIALE PARTE PRIMA DEL REGNO D' ITALIA Roma - Sabato, 17 dicembre 1938 - ANNO XVII REGIO DECRETO-LEGGE 17 agosto 1938-XVI, n. 1856. Istituzione del Comando superiore delle forze armate dell'Africa Orientale Italiana. VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Art. 1. E' istituito, alla immediata dipendenza del Governatore generale Vice Re, il Comando superiore delle forze armate dell'Africa Orientale Italiana. Lo Stato Maggiore del Governo generale è soppresso. . E' istituito il Comando delle forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana.
REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1938-XVII, n. 1857. Istituzione del Governo dello Scioa. Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 2. - L'Africa Orientale Italiana è ripartita nei segnenti Governi: Governo dell'Eritrea, con capoluogo Asmara; Governo dell'Amara, con capoluogo Gondar; Governo dello Scion, con capoluogo Addis Abeba; Governo dei Galla e Sidama, con capoluogo Gimma; Governo dell'Harar, con capoluogo Harar; Governo della Somalia, con capoluogo Mogadiscio. Ciascun Governo è dotato di personalità giuridica.

pagina aggiornata il 17 febbraio 2020

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